Allegato 2 SR 946.231.18: Venti giorni dietro Bruxelles, nessuno screening UE è sufficiente
La modifica del WBF all'Allegato 2 della SR 946.231.18 del 18 febbraio 2026 ha recepito il listing UE del 29 gennaio con un ritardo di venti giorni. I team di compliance il cui screening Sudan è alimentato dal feed EU-CFSP hanno avuto sette persone prive di misure restrittive in quel periodo — e devono gestire il track della lista svizzera come data feed autonomo.
Dr. iur. Servatius von Tatzenberg
Il 18 febbraio 2026 alle ore 23:00 il WBF ha fatto entrare in vigore una modifica d’urgenza dell’Allegato 2 all’Ordinanza del 25 maggio 2005 sulle misure nei confronti del Sudan (SR 946.231.18) — sette nuovi nomi, gli stessi che il Consiglio UE aveva inserito in lista venti giorni prima ai sensi della Decisione del Consiglio UE (PESC) 2026/254 del 29 gennaio 2026. Chi monitorava il rischio Sudan svizzero tramite un allineamento settimanale al feed EU-CFSP aveva in quel periodo sette persone prive di misure restrittive. Il re-screening dell’intero portafoglio di terze parti contro l’Allegato 2 è la conseguenza da trarre questa settimana, non in occasione del prossimo refresh KYC.
Il Sudan non funziona secondo una presunzione di recepimento automatico come la Russia, dove la Svizzera adotta le misure UE in larga parte in modo sincrono. L’ordinanza attua la risoluzione ONU 1591 (2005) e recepisce altresì le misure UE supplementari previste dalla Council Decision (CFSP) 2023/2135. «Recepisce» non significa però «rispecchia in tempo reale». L’Allegato 2 è uno stato di lista autonomo, aggiornato dal WBF per delega del Bundesrat mediante ordinanza dipartimentale. Tre date chiave da febbraio in poi illustrano la meccanica: 18 febbraio 2026 (listing UE del 29 gennaio, ritardo 20 giorni), 25 febbraio 2026 (decisione del Comitato ONU del 24 febbraio, ritardo un giorno), 28 aprile 2026 (aggiornamento senza una fonte UE o ONU attribuibile ad oggi).
In parallelo, OFAC mantiene una propria lista Sudan/Darfur ai sensi dell’Executive Order 14098. Vi figurano tra gli altri Mohammad Hamdan Daglo Mousa («Hemedti», RSF) dal 7 gennaio 2025 e Abdel Fattah Al-Burhan (SAF), nonché nel dicembre 2025 una rete di mercenari colombiani e nel febbraio 2026 ulteriori comandanti RSF dell’assedio di El-Fasher. Nessuno di questi soggetti confluisce automaticamente nell’Allegato 2 — il SECO non recepisce le designazioni OFAC per il Sudan. Per le funzioni finanziarie con esposizione verso banche corrispondenti in USD, OFAC è un track di lista autonomo, non una fonte ridondante rispetto al SECO.
Tre conseguenze da affrontare lunedì.
Primo: re-screening dell’intero portafoglio di terze parti contro la versione del 28 aprile 2026 — il controllo puntuale sui nuovi ingressi non è sufficiente, poiché il blocco ai sensi dell’Art. 2 SR 946.231.18 decorre dall’entrata in vigore e si applica anche alle relazioni già in essere.
Secondo: occorre esaminare il contratto con il fornitore del data feed di screening. Se la fonte indicata per le misure svizzere Sudan è «EU-CFSP» o il registro ONU consolidato, si tratta di un errore di attuazione documentabile. La fonte primaria è l’Allegato 2; l’obbligo di comunicazione ai sensi dell’Art. 6 EmbG (SR 946.231) fa riferimento a questo stato di lista, non al mirror UE o OFAC.
Terzo: la frequenza di sincronizzazione deve essere ricalibrata. Il listing di febbraio è stato pubblicato con urgenza ed è entrato in vigore nella stessa serata alle ore 23:00 — una sincronizzazione settimanale non colma il divario di venti giorni accumulato a partire da gennaio.
Rimane inoltre in vigore per gli intermediari finanziari l’autonomo obbligo di comunicazione ai sensi dell’Art. 9 GwG alla MROS, qualora dopo il blocco permangano elementi di sospetto ai sensi dell’Art. 6 GwG. L’obbligo di comunicazione previsto dall’EmbG non assorbe tale obbligo.
Resta aperta la questione relativa alla fonte dell’aggiornamento di aprile. Nessun listing UE o ONU prossimo al 28 aprile risulta ad oggi attribuibile in modo univoco; se si tratti di inserimenti autonomi svizzeri lo chiarirà la prossima comunicazione del SECO corredata da memoria giustificativa. In attesa di conferma, si raccomanda di classificare gli inserimenti del 28 aprile come potenzialmente autonomi e di annotare tale classificazione nel log di screening.