Corporate Governance Briefing
Verwaltungsratssitzung: Ein Mitglied schiebt eine gefaltete Offenlegungsnotiz über den Tisch, daneben ein aufgeschlagenes, gestempeltes Protokollbuch; der CEO-Stuhl mit Nestlé-Namensschild am Kopfende bleibt leer.

Dopo Freixe: la comunicazione del conflitto ai sensi dell'art. 717a OR vale solo se verbalizzata

Dal 1° gennaio 2023 l'art. 717a OR impone al consiglio di amministrazione e alla direzione generale di comunicare immediatamente e integralmente i conflitti di interessi. In caso di azione di responsabilità ai sensi dell'art. 754 OR, tuttavia, conta soltanto la comunicazione verbalizzata — il caso Freixe in Nestlé mostra quanto costi il silenzio non documentato.

Casimir von Firn, MLaw

Dal 1° gennaio 2023 il conflitto di interessi ha un proprio articolo nel Codice delle obbligazioni. L’art. 717a OR impone al consiglio di amministrazione e alla direzione generale di informare il consiglio «immediatamente e integralmente dei conflitti di interessi che li riguardano»; il consiglio «adotta le misure necessarie a tutela degli interessi della società». Il legislatore trasforma così una aspettativa implicita derivante dal dovere di fedeltà (art. 717 cpv. 1 OR) in un obbligo espressamente normato, identificabile con precisione in sede di azione di responsabilità. Quanto costa la comunicazione non documentata lo mostra Nestlé dal settembre 2025.

La sostanza non è nuova. L’obbligo di comunicare i conflitti e, se necessario, di astenersi era già desumibile dal dovere di fedeltà; dottrina e prassi lo affermavano da tempo, e i commentari leggono l’art. 717a OR come mera codificazione della prassi consolidata. Nuova è invece la precisione. Due avverbi sorreggono la norma: «immediatamente» fissa il termine, «integralmente» esclude la comunicazione parziale. E la disposizione vincola espressamente la direzione generale: il conflitto di un amministratore delegato va portato dinanzi all’organo collegiale nella sua interezza.

La norma acquista concretezza nel verbale. L’art. 717a OR non prescrive esplicitamente la documentazione — eppure la comunicazione assume valore probatorio soltanto se essa, insieme alla misura adottata, è annotata nel verbale del consiglio di amministrazione. L’art. 754 cpv. 2 OR subordina l’esonero dalla responsabilità alla prova della diligenza dovuta: chi non riesce a dimostrare di aver comunicato il conflitto non può nemmeno dimostrare di aver agito correttamente. In assenza di verbale, la comunicazione non è provata e la misura adottata risulta invisibile. La comunicazione verbalizzata è l’unico argomento difensivo che un giudice può accogliere senza riserve.

In Nestlé S.A., società di diritto svizzero, il meccanismo ha funzionato al contrario. Il consiglio di amministrazione ha licenziato in tronco l’amministratore delegato Laurent Freixe il 1° settembre 2025, dopo che un’indagine aveva accertato una relazione con una sua diretta subordinata, rimasta non comunicata in violazione del codice di condotta. Tale situazione — una relazione con una collaboratrice sulle cui promozioni e sulla cui retribuzione l’amministratore delegato esercita un potere decisionale operativo — pregiudica la formazione di un giudizio imparziale ai sensi dell’art. 717a cpv. 1 OR; la mancata comunicazione costituiva pertanto una violazione di legge. A portare il caso alla luce non era stata un’autodichiarazione ai sensi dell’art. 717a cpv. 1 OR, bensì una segnalazione pervenuta tramite il canale «Speak Up»; Freixe aveva inizialmente negato la relazione e una prima indagine non aveva prodotto risultati. Le misure ai sensi del cpv. 2 furono adottate dal consiglio — presieduto da Paul Bulcke e con Pablo Isla quale Lead Independent Director — in modo reattivo e con il supporto di legali esterni. Il prezzo è stato elevato: licenziamento senza indennità, ritiro anticipato di Bulcke dalla presidenza con successione affidata a Isla nell’autunno 2025, e persistenti pressioni da parte degli investitori.

Per il servizio legale interno, il passo successivo è concreto: inserire un punto permanente all’ordine del giorno di ogni seduta del consiglio di amministrazione e della direzione generale dedicato ai conflitti di interessi, e verbalizzare ogni comunicazione unitamente alla misura adottata. Il contenuto dell’obbligo è noto. Rimane aperta la misura: quanto breve sia «immediatamente» e se una comunicazione non verbalizzata abbia valore probatorio in caso di contestazione sono questioni che il Bundesgericht non ha ancora definito in relazione all’art. 717a OR. A quantificarle sarà la prima sentenza di responsabilità ai sensi dell’art. 754 OR fondata su una comunicazione tardiva o omessa di un conflitto di interessi.