Iscritto sul binario ONU: SR 946.231.08 sfugge allo screening per paese
Dal 21 marzo 2025, la lista ISIL/Al-Qaida SR 946.231.08 opera sul binario ONU-1267: i nomi vincolano automaticamente in Svizzera non appena il Comitato di New York li iscrive — senza decreto del Consiglio federale e senza procedura autonoma di cancellazione. Uno screening sincronizzato sulle modifiche all'ordinanza o sulla lista UE porta con sé un elenco obsoleto tra un aggiornamento ONU e l'altro.
Dr. iur. Servatius von Tatzenberg
Esiste una lista di sanzioni svizzera che non attende un decreto del Consiglio federale. Dal 21 marzo 2025, con la revisione totale, essa porta il numero SR 946.231.08 e recepisce il regime ONU contro ISIL (Da’esh) e Al-Qaida in forza della Risoluzione 1267 (1999) del Consiglio di sicurezza e delle sue successive risoluzioni. Chi figura in questa lista è bloccato in Svizzera non appena il Comitato delle sanzioni di New York lo iscrive. Non è necessario alcun provvedimento del Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR), né una pubblicazione nella Raccolta ufficiale, né un pacchetto UE.
Vi è una logica di sistema. L’art. 1 cpv. 1 della Legge sugli embarghi (SR 946.231) lascia al Consiglio federale una facoltà: può adottare misure coercitive per attuare le sanzioni dell’ONU, dell’OSCE o dei principali partner commerciali. Per le decisioni del Consiglio di sicurezza ai sensi del Capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite, tale discrezionalità viene meno: l’art. 25 della Carta ONU obbliga gli Stati membri ad accettare ed eseguire tali decisioni. L’ordinanza del 4 marzo 2016 sul recepimento automatico delle liste di sanzioni del Consiglio di sicurezza ONU ne fa diretta esecuzione: le modifiche alle liste nominative ONU producono effetti immediati, senza che il Consiglio federale debba recepire ogni singola modifica.
È qui che la lista si separa dai programmi per paese. Le ordinanze contro Russia, Iran o Venezuela sono modificate dal Consiglio federale stesso, con decreto datato e pubblicazione nella Raccolta ufficiale. I nomi ISIL/Al-Qaida si aggiornano senza nulla di tutto ciò. Il punto decisivo è questo: l’obbligo di congelamento nasce con la decisione del Comitato, non con l’aggiornamento di SESAM. Il 16 giugno 2025 il Comitato ha adottato una modifica alla lista; il SECO ha aggiornato SESAM il 18 giugno 2025 — due giorni lavorativi dopo. Chi il 17 giugno ha eseguito il proprio screening su SESAM non ha rilevato alcun riscontro, era già però soggetto all’obbligo.
Molti sistemi di screening trattano le liste UE, ONU e OFAC come tre feed paralleli, sincronizzati sull’aggiornamento del fornitore — un modello mutuato dalla prassi di compliance tedesca che risponde principalmente al §25h KWG. Per le sanzioni per paese, tale impostazione regge nel contesto svizzero, poiché il Consiglio federale segue l’UE. Per la lista 1267, invece, no: il riferimento non è la lista UE, ma lo stato della lista in SESAM, e il meccanismo di attivazione risiede nel Comitato, non in un atto normativo svizzero o di Bruxelles. Chi sincronizza il proprio screening sulle modifiche all’ordinanza mantiene uno stato della lista obsoleto tra un aggiornamento ONU e l’altro. È la stessa lacuna riscontrata con la lista Venezuela e il ritardo rispetto a Bruxelles — questa volta senza il provvedimento normativo che potrebbe almeno renderla visibile.
La seconda insidia è la cancellazione dalla lista. In caso di misura autonoma svizzera, il soggetto interessato può presentare opposizione al SECO e, in base all’art. 31 VGG in combinato disposto con l’art. 44 VwVG, adire il Bundesverwaltungsgericht. Per un’iscrizione nella lista 1267, questa via non porta da nessuna parte: solo il Comitato ONU può cancellare, e l’unico ricorso formale passa attraverso l’Ombudsperson dell’ONU ai sensi della Risoluzione 1904 (2009). Le implicazioni sono state chiarite dalla Corte EDU in Nada c. Svizzera (n. 10593/08, 12 settembre 2012): Berna aveva imposto il blocco, ma non aveva fatto alcun tentativo di ottenere la cancellazione presso il Comitato — e ciononostante è stata ritenuta responsabile della violazione degli artt. 8 par. 1 e 13 CEDU.
Per l’ufficio legale, ciò implica tre cose. Primo: eseguire quotidianamente lo screening per SR 946.231.08 su SESAM e le comunicazioni del Comitato — senza agganciarlo al ritmo delle modifiche all’ordinanza o dei pacchetti UE; l’obbligo nasce con la decisione del Comitato, SESAM segue con giorni lavorativi di ritardo. Secondo: un riscontro sulla lista 1267 fa scattare un obbligo su doppio binario. La comunicazione al SECO non esime dall’obbligo di procedere ad approfondimenti ai sensi dell’art. 6 GwG; qualora questi non dissipino il sospetto, occorre comunicare senza indugio all’Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (MROS) ai sensi dell’art. 9 GwG. Terzo: la questione della cancellazione dalla lista spetta a New York, non alla casella postale del SECO. Il Comitato decide quando un nome viene iscritto e quando viene cancellato; il Consiglio federale esegue entrambe le operazioni — la prima entro giorni lavorativi, la seconda mai.