SR 196.127.85: Il blocco Maduro non appartiene al flusso di lavoro sulle sanzioni
Il decreto del Consiglio federale del 5 gennaio 2026 congela 37 patrimoni venezuelani ai sensi dell'art. 3 cpv. 2 LRSRP, non della legge sugli embarghi. Chi gestisce il blocco nel flusso di lavoro SECO segnala all'organo sbagliato e viola l'art. 7 LRSRP.
Dr. iur. Servatius von Tatzenberg
Il decreto del Consiglio federale del 5 gennaio 2026 (SR 196.127.85) congela i valori patrimoniali di Nicolás Maduro e di altri 36 soggetti designati con effetto immediato, senza che la Svizzera debba imporre un nuovo embargo. La base giuridica non è la legge sugli embarghi, bensì l’art. 3 cpv. 2 LRSRP — la legge federale sul blocco e la restituzione dei valori patrimoniali di provenienza illecita di persone politicamente esposte all’estero. Chi riconduce il blocco Maduro al flusso di lavoro SECO sbaglia interlocutore: l’art. 7 LRSRP (SR 196.1) impone la segnalazione al MROS presso fedpol, non all’ufficio sanzioni del DEFR.
Il decreto elenca 37 soggetti nell’allegato; l’effetto vincolante per ogni intermediario finanziario che detenga valori per loro conto, direttamente o indirettamente, è scattato il 5 gennaio 2026 alle ore undici. Il blocco non riguarda alcun membro del governo venezuelano in carica. Il decreto è valido inizialmente fino al 4 gennaio 2030, ossia quattro anni, con possibilità di proroga prevista dalla legge. Integra l’ordinanza sull’embargo contro il Venezuela vigente dal 2018 (SR 946.231.178.5), che prosegue autonomamente ed è stata aggiornata in via ordinaria dal DEFR il 12 gennaio 2026.
I due regimi operano su canali distinti. L’attivazione della LRSRP ai sensi dell’art. 3 cpv. 2 presuppone un rovesciamento politico con prospettiva di restituzione — nel caso in esame, l’arresto di Maduro da parte delle forze armate statunitensi — e non richiede alcuna delibera dell’ONU o dell’UE; la lista è compilata dal Consiglio federale, non dalla SECO tramite la banca dati delle sanzioni SESAM. La segnalazione ai sensi della LRSRP va indirizzata al MROS presso fedpol (art. 7 LRSRP), quella inerente all’embargo alla SECO tramite SESAM. Su espressa indicazione della FINMA, la comunicazione alla SECO non esime dall’obbligo di ulteriori accertamenti ai sensi dell’art. 6 LRD, né — in caso di sospetto non eliminabile — dall’obbligo di comunicazione ai sensi dell’art. 9 LRD al MROS. Per omesso blocco la LRSRP commina fino a tre anni di pena detentiva, per violazione dell’obbligo di comunicazione fino a CHF 250’000 di multa — due fattispecie distinte e indipendenti.
I team di custody gestiscono i filtri Venezuela su due binari dal 5 gennaio 2026. Il primo è il controllo ai sensi della LEm contro la lista SECO nella versione del 12 gennaio 2026, con segnalazioni alla SECO. Il secondo è un controllo autonomo ai sensi della LRSRP contro i 37 soggetti dell’allegato a SR 196.127.85, con segnalazioni al MROS. Entrambi i controlli possono riguardare lo stesso cliente (Maduro figura sulla lista delle sanzioni anche dal 2018), ma vanno registrati separatamente, poiché MROS e SECO gestiscono fascicoli autonomi e la vigilanza verifica i due binari in modo indipendente. Nel calendario vanno inseriti il 4 gennaio 2030 come data di scadenza del blocco e una scadenza di revisione nell’ottobre 2029: senza proroga espressa, i valori bloccati escono dal mandato LRSRP e rientrano nella circolazione ordinaria o nei procedimenti penali in corso.
Resta aperto se, alla scadenza dei quattro anni, il DFF promuoverà un’azione di confisca dinanzi al Tribunale amministrativo federale. I procedimenti di restituzione ai sensi della LRSRP durano di norma diversi anni. Il prossimo punto di riferimento visibile sarà il rapporto annuale del DFAE sull’applicazione della LRSRP (art. 17 LRSRP), che menzionerà per la prima volta il blocco Venezuela.