Chi scrive DDP ordina anche un dichiarante CBAM autorizzato
Il punto 1 dell'allegato III del regolamento (UE) 2023/956 esclude dal CBAM le merci di origine svizzera. Ma l'esenzione riguarda la merce, non il venditore: chi consegna DDP nell'Unione diventa importatore — e un importatore privo di sede in uno Stato membro non può, ai sensi dell'art. 5, diventare affatto un dichiarante CBAM autorizzato.
Casimir von Firn, MLaw
La versione breve svizzera del CBAM europeo suona così: siamo esenti. Vero per la merce, non per il venditore. Chi consegna DDP nell’Unione diventa importatore — e un importatore privo di una sede in uno Stato membro non può acquisire da sé, ai sensi dell’art. 5, paragrafo 2, lo status di dichiarante CBAM autorizzato che l’art. 4 del regolamento (UE) 2023/956 impone per ogni importazione.
L’esenzione in sé non è controversa. L’art. 2, paragrafo 4, esclude le merci originarie dei paesi terzi e territori elencati al punto 1 dell’allegato III; vi figurano Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera, perché i loro sistemi di scambio di quote di emissione rientrano nell’ETS UE o vi sono collegati. La SECO lo riassume così: «Le merci originarie della Svizzera sono esentate dal CBAM UE grazie al collegamento tra i sistemi di scambio di quote di emissione svizzero ed europeo.» La frase porta in sé il proprio limite. Dice qualcosa sull’origine della merce, nulla su chi sia autorizzato a importarla.
Cosa comporta la clausola
La clausola DDP obbliga il venditore a curare lo sdoganamento nel paese di destinazione. Non può però dichiarare in proprio: ai sensi dell’art. 170, paragrafo 2, CDU, il dichiarante deve essere stabilito nel territorio doganale dell’Unione, ed è stabilito, secondo l’art. 5, punto 31, CDU, solo chi vi ha la sede, la sede principale o una sede permanente. Il fornitore svizzero ha dunque bisogno di un rappresentante doganale indiretto, che dichiara in nome proprio ma per conto del fornitore — il quale resta così importatore ai sensi del regolamento.
È qui che scatta la seconda catena. L’art. 5, paragrafo 1, consente all’importatore stabilito in uno Stato membro di richiedere l’autorizzazione per sé stesso. Per tutti gli altri, l’art. 5, paragrafo 2, dispone: «Se l’importatore non è stabilito in uno Stato membro, il rappresentante doganale indiretto ottiene lo status di dichiarante CBAM autorizzato, indipendentemente dal fatto che l’importatore sia esentato dagli obblighi del presente regolamento ai sensi dell’articolo 2 bis.» L’art. 25, paragrafo 1, ne fa un controllo di frontiera — le autorità doganali non autorizzano l’importazione da parte di soggetti diversi dai dichiaranti CBAM autorizzati. Non è una questione di costi, ma di ammissibilità. La spedizione non viene svincolata.
Quanto costa
L’agevolazione su cui molti fanno affidamento non copre proprio questo caso. La regola de minimis dell’art. 2a, introdotta dal regolamento (UE) 2025/2083, esenta un importatore finché la massa netta cumulata delle sue merci CBAM nell’anno civile non supera la soglia dell’allegato VII: inizialmente 50 tonnellate, calcolate su ferro, acciaio, alluminio, fertilizzanti e cemento, non su elettricità e idrogeno. Il nuovo art. 5, paragrafo 1 bis, non è invece legato ad alcuna soglia: richiede l’autorizzazione del rappresentante doganale indiretto prima di ogni importazione. La DEHSt, l’autorità tedesca competente, chiarisce espressamente che tale autorizzazione è necessaria indipendentemente dal fatto che gli importatori rappresentati abbiano superato o meno la soglia delle 50 tonnellate.
Vanno qui distinti due obblighi. L’obbligo di autorizzazione riguarda il rappresentante, come descritto, a prescindere dalla soglia. L’obbligo di dichiarazione e di restituzione dei certificati, invece, dipende ancora, ai sensi dell’art. 2a, paragrafi 1 e 2, dal quantitativo annuo cumulato dell’importatore rappresentato: se resta sotto le 50 tonnellate, per questo importatore decade l’obbligo di cedere certificati CBAM, ma l’autorizzazione del rappresentante resta comunque obbligatoria. La SW Zoll-Beratung, affermando che i certificati CBAM sono rilevanti già dal primo chilogrammo, ha in mente il lato dell’autorizzazione — per l’obbligo dei certificati in sé conta ancora la soglia delle 50 tonnellate del singolo importatore.
A ciò si aggiunge la ripartizione degli oneri. Ai sensi del pure nuovo art. 5, paragrafo 2 bis, il rappresentante doganale indiretto che agisce come dichiarante CBAM autorizzato per conto di un importatore è soggetto agli stessi obblighi che valgono per quell’importatore. L’art. 17, paragrafo 5, richiede inoltre una garanzia bancaria a prima richiesta se il richiedente non è stato stabilito ininterrottamente nei due esercizi precedenti. E l’art. 26 lega la sanzione all’art. 16, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE — nominalmente 100 euro per tonnellata, adeguati ogni anno dal 2012 all’indice europeo dei prezzi al consumo ai sensi dell’art. 16, paragrafo 4, della stessa direttiva, e da tre a cinque volte tanto in caso di importazione da parte di soggetti non autorizzati. Uno spedizioniere che assume questo ruolo mette la propria autorizzazione a garanzia di una voce di bilancio altrui. Non stupisce che siano pochi a offrirlo.

Il secondo errore: il luogo di spedizione non è l’origine
Anche chi resta sul DDP deve tenere nettamente separata la questione dell’origine. L’art. 2, paragrafo 5, determina l’origine secondo le norme sull’origine non preferenziale di cui all’art. 59 CDU, non secondo le regole preferenziali dell’accordo di libero scambio che i reparti export svizzeri applicano ogni giorno. L’acciaio cinese movimentato in un magazzino svizzero e rivenduto senza una lavorazione o trasformazione sufficiente a conferire l’origine resta acciaio cinese; la fattura emessa da Zugo non cambia nulla. La guida pratica di Douana definisce questo un errore tipico: «Il luogo di spedizione Svizzera viene confuso con l’origine rilevante della merce.» SECO e UDSC hanno pubblicato in merito una guida che mette a confronto i due corpus normativi.
Tre passi prima della prossima spedizione
Primo: rivedere le clausole Incoterm dei contratti quadro in corso e, dove figura DDP, passare a DAP o FCA: in tal caso è il cliente UE a diventare importatore, a utilizzare la propria soglia di 50 tonnellate e a detenere l’autorizzazione in proprio. Secondo: dove il DDP deve restare per ragioni commerciali, vincolare contrattualmente il rappresentante doganale indiretto e farsi comunicare per iscritto il suo numero di conto CBAM prima della prossima spedizione; la garanzia prevista dall’art. 17, paragrafo 5, va inserita nel calcolo del prezzo, non in una nota a piè di pagina. Terzo: per volumi DDP ricorrenti, verificare la sede permanente ai sensi dell’art. 5, punto 32, CDU — personale e mezzi materiali stabilmente presenti sul posto — che rende il gruppo un importatore stabilito ai sensi dell’art. 5, paragrafo 1. Switzerland Global Enterprise consiglia agli esportatori la stessa cosa: il DDP resta praticabile, ma solo con un dichiarante CBAM autorizzato indiretto già coinvolto.
Il quadro giuridico è dunque chiaro: l’origine decide sull’obbligo di restituzione dei certificati, la sede sul diritto di dichiarare, e le due domande vanno risolte separatamente. Resta aperta l’ampiezza del problema. Oggi il CBAM copre ferro, acciaio, alluminio, cemento, fertilizzanti, elettricità e idrogeno. Il 17 dicembre 2025 la Commissione ha proposto, con COM(2025) 989, di estendere il campo di applicazione, a partire dal 1° gennaio 2028, a circa 180 prodotti a valle ad alta intensità di acciaio e alluminio — macchinari, chiodi, componenti per veicoli, cavi, elettrodomestici. Il relatore Mohammed Chahim ha presentato la sua bozza il 10 aprile 2026 in commissione ENVI. Se l’estensione dovesse concretizzarsi in questa forma, la clausola DDP non sarà più un problema dei commercianti d’acciaio, ma di ogni fornitura svizzera di macchinari verso l’Unione. La decisione spetterà alla relazione della commissione e al successivo trilogo.