La FINMA mette in guardia contro la propria piattaforma di segnalazione. In tribunale, a contare è il vostro canale interno.
La Svizzera non ha una legge sul whistleblowing: chi segnala all'esterno viene valutato alla luce dell'art. 321a cpv. 4 OR e, nel settore bancario, dell'art. 47 BankG. Poiché il bilanciamento Halet della Corte EDU verifica anzitutto l'adeguatezza del canale interno, è la struttura del vostro ufficio di segnalazione a decidere della punibilità di chi segnala.
Dr. iur. Servatius von Tatzenberg
Nella pagina «Segnalazioni» la FINMA mette a disposizione degli insider una piattaforma di whistleblowing criptata. Sulla stessa pagina, però, ne sconsiglia l’uso. Chi nutra un sospetto deve di norma segnalarlo prima all’istituto interessato, e solo se ciò resta senza esito o appare privo di prospettive è giustificata una segnalazione alla vigilanza — quello che l’autorità stessa chiama il sistema a cascata del whistleblowing lecito. In caso contrario, chi segnala rischia il perseguimento penale per violazione del proprio obbligo di riservatezza. La sua punibilità dipende così da un fatto che non è lui a controllare, bensì il suo datore di lavoro: la struttura del canale interno.
L’art. 321a cpv. 4 OR vieta al lavoratore di comunicare fatti che devono restare segreti nel corso del rapporto di lavoro. La cascata non è prevista da questa norma: essa deriva dalla sentenza DTF 127 III 310 del 30 marzo 2001. Un guardiano notturno aveva filmato di nascosto all’interno di una casa di cura, consegnato il materiale alla televisione romanda e partecipato alla trasmissione. Il Tribunale federale (Bundesgericht) ha tutelato il licenziamento con effetto immediato pronunciato ai sensi dell’art. 337 OR. Secondo questa sentenza, la divulgazione è proporzionata solo se il lavoratore si rivolge prima al datore di lavoro, poi all’autorità competente, e cerca la pubblicità solo in caso di inerzia di quest’ultima.
Per due volte si è tentato di trasformare questo principio in diritto scritto. Il 5 marzo 2020 il Consiglio nazionale (Nationalrat), con 147 voti contro 42, non è entrato in materia sul disegno del Consiglio federale (Bundesrat) — secondo Transparency International Svizzera la fine di anni di lavoro legislativo. Il 27 febbraio 2024 ha respinto la mozione 23.3844, che chiedeva una base legale per il settore privato — come ha riferito la SRF. Il 17 giugno 2025 il gruppo di lavoro dell’OCSE sulla corruzione ha criticato nuovamente la protezione svizzera, chiedendo due riforme legislative «decisive». Un terzo tentativo non è al momento pendente.
La norma penale e la sua eccezione ristretta
Nel settore bancario si aggiunge il livello penale. L’art. 47 BankG punisce la rivelazione di un segreto affidato all’autore in qualità di organo, impiegato o mandatario di una banca con una pena detentiva fino a tre anni, elevabile a cinque in caso di vantaggio patrimoniale. Il cpv. 5 riserva unicamente le disposizioni sull’obbligo di testimoniare e sull’obbligo di informazione nei confronti di un’autorità: un obbligo, dunque, non un diritto. Chi segnala volontariamente alla FINMA non adempie un simile obbligo, e l’autorità di vigilanza ne trae essa stessa la conseguenza sulla propria piattaforma. Quanto sia stretta la via d’uscita altrove lo dimostra il caso Elmer: il Bundesgericht ha confermato l’assoluzione perché il dipendente di una società consorella con sede alle Cayman non era dipendente di una banca svizzera (6B_1314/2016). A decidere, in quel caso, è stato il perimetro del gruppo, non il movente.

Il primo criterio è il vostro canale
Ciò che la cascata svizzera lascia aperto, lo colma Strasburgo. Il 14 febbraio 2023 la Grande Camera, nel caso Halet contro Lussemburgo, ha constatato con dodici voti contro cinque una violazione dell’art. 10 CEDU. Halet aveva consegnato a un giornalista documenti della sua datrice di lavoro, PwC, ed era stato per questo condannato in Lussemburgo a un’ammenda di 1000 euro. Dei sei criteri del bilanciamento, il canale di segnalazione occupa il primo posto: i canali interni sono di norma il mezzo migliore, ma non sono obbligatori. Se mancano, se non funzionano in modo affidabile, se vi è il rischio di ritorsioni, oppure se la segnalazione riguarda il nucleo dell’attività del datore di lavoro, la via esterna è ammissibile (analisi di Voorhoof).
La CEDU vincola la Svizzera anche nei rapporti tra privati. Nel caso Heinisch contro Germania, la Corte EDU ha stabilito, il 21 luglio 2011, che l’art. 10 si applica anche al licenziamento di diritto privato, riconoscendo all’infermiera geriatrica licenziata un risarcimento di 15’000 euro. Un tribunale penale che applica l’art. 47 BankG e un tribunale del lavoro chiamato a pronunciarsi sull’art. 336 OR devono quindi condurre lo stesso bilanciamento. Il loro primo tema di prova è il canale: esisteva? La ricezione è stata confermata? È stata svolta una verifica? È stato dato un riscontro? E a decidere, alla fine, era la persona oggetto della segnalazione stessa?
I relativi atti si trovano presso il datore di lavoro. È vero che spetta al lavoratore provare l’abusività del licenziamento (art. 8 CC). Ma chi non è in grado di dimostrare che il proprio canale abbia mai funzionato offre alla controparte l’argomento secondo cui la segnalazione interna sarebbe stata comunque priva di prospettive. L’UE interviene dall’altro capo: secondo l’art. 21 par. 5 della direttiva (UE) 2019/1937, si presume che uno svantaggio subito costituisca una ritorsione per la segnalazione, e l’onere della prova contraria spetta al datore di lavoro. L’OR non conosce questa inversione dell’onere della prova; in compenso, l’art. 336a cpv. 2 OR limita l’indennità a sei mensilità di salario, e il licenziamento resta comunque valido.
Cosa fare adesso
Per lunedì mattina, ne derivano tre indicazioni concrete. Primo: il canale ha bisogno di un cronometro, e le vostre società nell’UE lo tengono comunque già: ufficio di segnalazione interno a partire da cinquanta dipendenti secondo l’art. 8 par. 3 della direttiva, conferma di ricezione entro sette giorni secondo l’art. 9 par. 1 lett. b, riscontro entro tre mesi secondo la lett. f. Applicate lo stesso cronometro alla società svizzera, non perché la direttiva vi si applichi, ma perché è quello a generare il fascicolo che conta in tribunale. Secondo: il regolamento necessita di una seconda via per le segnalazioni che riguardano la direzione stessa, indirizzata al comitato di audit o a un organismo esterno indipendente (ombudsman), messa per iscritto. Terzo, nel settore bancario vale questo principio: una segnalazione alla FINMA non è lecita per il solo fatto di essere indirizzata a un’autorità.
Nessuna sentenza svizzera pubblicata ha finora applicato il bilanciamento Halet all’art. 47 BankG. Il Parlamento non colmerà questa lacuna. A deciderla sarà il primo procedimento penale in cui un imputato, chiamato a rispondere ai sensi dell’art. 47 BankG, invocherà l’art. 10 CEDU. Ciò che il vostro ufficio di segnalazione avrà documentato fino a quel momento diventerà, in quella sede, mezzo di prova.