Finanzmarktaufsicht Deep Dive
Aufgeschlagener Vermögensverwaltungsvertrag beim Anhang «Anlagestrategie — zulässige Anlagen» mit abgehakten Zeilen und zwei Unterschriften; daneben eine noch verschlossene Mappe «Eignungsprüfung» und die FINMA-Aufsichtsmitteilung 03/2026.

L'art. 17 cpv. 3 FIDLEV dice «concordata»: la verifica di adeguatezza si misura contro la vostra stessa clausola

Nella comunicazione di vigilanza 03/2026, la FINMA misura ogni strumento finanziario impiegato secondo due parametri: il profilo di rischio e la strategia di investimento concordata. Il secondo lo fornisce l'art. 17 cpv. 3 seconda frase FIDLEV — una clausola nel mandato, scritta dal proprio ufficio legale. Ciò che l'allegato sulla strategia consente, la verifica di adeguatezza non può più respingerlo.

Casimir von Firn, MLaw

L’art. 17 cpv. 3 FIDLEV si compone di due frasi; la seconda è quella che costa cara: «Nei mandati di gestione patrimoniale e nei rapporti di consulenza duraturi, sulla base di tali informazioni concorda con la cliente o il cliente una strategia di investimento.» Nella sua comunicazione di vigilanza 03/2026 del 3 giugno, la FINMA misura gli strumenti finanziari impiegati secondo due parametri: il profilo di rischio del cliente «e la strategia di investimento concordata». Il secondo lo ha scritto il proprio ufficio legale — la verifica di adeguatezza eredita ciò che l’allegato sulla strategia ha già autorizzato.

La legge colloca la verifica a livello di mandato ancor prima che l’ordinanza ve la ancori esplicitamente. L’art. 12 FIDLEG obbliga il gestore patrimoniale a informarsi sulla situazione finanziaria, sugli obiettivi di investimento, sulle conoscenze e sull’esperienza del cliente, e precisa nella seconda frase che conoscenze ed esperienza si riferiscono «al servizio finanziario e non alle singole transazioni». L’art. 17 cpv. 2 FIDLEV include tra gli obiettivi di investimento «eventuali restrizioni di investimento», ossia quelle che il cliente indica di propria iniziativa. Se non ne indica alcuna, il prestatore di servizi finanziari può, ai sensi dell’art. 17 cpv. 4 FIDLEV, fare affidamento sulle sue dichiarazioni, purché non vi siano indizi contrari. La restrizione nasce quindi nel documento che entrambi firmano, non nel controllo che vi passa sopra in un secondo momento.

La circolare FINMA 2025/2 «Obblighi di comportamento secondo FIDLEG/FIDLEV» chiude il cerchio. Secondo il n. 14, il prestatore di servizi finanziari si informa su conoscenze ed esperienza per ogni categoria di investimento rilevante, e nella gestione patrimoniale «tenendo conto delle caratteristiche della strategia di investimento e dei tipi di strumenti finanziari impiegati». La granularità delle domande dipende dalle strategie che possono trovare applicazione. La strategia è dunque il dato di ingresso dell’indagine. Chi formula l’allegato in modo ampio deve un’indagine più approfondita; chi lo formula in modo restrittivo non deve mai porre la domanda.

I casi di escalation dietro la comunicazione rientrano nello stesso ambito tematico. La FINMA cita fondi esteri privi di vigilanza equivalente, Actively Managed Certificates e titoli di società di emissione o di strutturazione non regolamentate, oltre a posizioni eccessive in singoli prodotti illiquidi. Quanto ai numeri: nell’anno civile 2025 gli organismi di vigilanza hanno segnalato alla FINMA 34 casi tramite segnalazione (2024: 23; 2023: 4), mentre altre 34 escalation sono state innescate da segnalazioni di terzi (2024: 11; 2023: 5). Metà dei casi proveniva quindi dall’esterno della catena di vigilanza — da persone che la prova interna di adeguatezza non la vedono mai, il proprio contratto invece sì.

Zwei gleich hohe Dossierstapel auf dem Pult einer Aufsichtsorganisation, beschriftet «Meldungen AO» und «Hinweise Dritter»{{generate: Zwei Posteingangskörbe auf dem Pult einer Aufsichtsorganisation, handbeschriftet «Meldungen AO» und «Hinweise Dritter», beide exakt gleich hoch mit je vierunddreissig Dossiers gefüllt; dahinter eine geschlossene Tür mit dem Schild FINMA. Nüchterne Amtsstimmung, Neonlicht.}}

Per i prodotti propri, l’allegato porta un secondo onere. L’art. 10 cpv. 1 FIDLEV impone di informare se l’offerta di mercato considerata nella selezione comprenda solo strumenti finanziari propri o anche di terzi. Il cpv. 2 vi include anche gli strumenti emessi o offerti da imprese «in stretta relazione con il prestatore di servizi finanziari»; il cpv. 3 definisce questa relazione tramite partecipazione di maggioranza o controllo. Una società di emissione controllata dal gruppo rende il certificato emesso tramite essa uno strumento finanziario proprio, con le conseguenze del n. 24 della circolare: processo di selezione oggettivato, nessun incentivo retributivo a favore del titolo proprio. Per i n. 24 e 25 il termine transitorio è scaduto il 30 giugno 2025. Chi descrive nel mandato il proprio programma AMC come emissione di terzi ha scambiato la definizione dell’ordinanza con quella del marketing.

Sul piano civilistico, è l’allegato a decidere quale procedimento l’istituto dovrà affrontare. Se lo strumento esula dalla strategia concordata, si applicano gli artt. 397 cpv. 1 e 398 cpv. 2 OR: il cliente affianca l’allegato all’estratto del deposito, e la violazione contrattuale diventa un confronto tra documenti. In base all’art. 97 cpv. 1 OR, spetta poi al mandatario provare di non essere incorso in «alcuna colpa». Se lo strumento rientra nella strategia, al cliente resta l’attacco al profilo di rischio, e la relativa documentazione è in mano all’istituto. Due righe nell’allegato spostano la contesa dal confronto documentale alla valutazione delle prove.

La prassi legge la comunicazione come un tema di controllo. Bär & Karrer la riassume come un mandato a verifiche di adeguatezza robuste, selezione oggettiva dei prodotti, due diligence basata sul rischio e controllo efficace dei conflitti di interesse; Schellenberg Wittmer elenca gli stessi punti e indica profili di rischio individuali e strategie di investimento come compito dell’istituto. Entrambi riportano correttamente la doppia formula della FINMA e trattano la strategia come il risultato di un processo. L’art. 17 cpv. 3 seconda frase FIDLEV la tratta invece come un accordo. I numeri e la selezione dei prodotti li abbiamo trattati il 5 giugno, il rischio di concentrazione il 3 luglio, l’adeguatezza continuativa l’8 luglio. Qui si tratta del documento che precede tutti e tre.

Per la prossima riunione, tre punti da verificare nell’allegato sulla strategia dei mandati discrezionali in corso. Primo, la definizione degli investimenti ammessi in base allo status di vigilanza e non alla classe di attivo: «investimenti collettivi di capitale sotto vigilanza equivalente» è un confine, «investimenti alternativi fino al 25 per cento» non lo è. Secondo, limiti per emittente e per singola posizione fissati nel mandato stesso, non solo in una direttiva interna che l’istituto può modificare in qualsiasi momento. Terzo, la formulazione relativa ai prodotti propri allineata all’art. 10 cpv. 2 e 3 FIDLEV, non al linguaggio del gruppo. Ogni «no» mancato rinuncia a un parametro che la verifica di adeguatezza non avrà più a disposizione in seguito.

Ciò che è acquisito è la struttura: l’adeguatezza si misura contro due parametri, e uno dei due lo fissa il contratto. Resta aperto se la FINMA riprenderà un universo di investimento definito in modo ampio, di per sé, come violazione dell’art. 17 cpv. 3 FIDLEV, oppure lo valuterà solo come contesto — la comunicazione di vigilanza descrive risultati, non clausole. La risposta diventerà visibile dove la FINMA, secondo il n. 4.3 della comunicazione, ha già disposto misure presso gli organismi di vigilanza e ne segue l’attuazione: nel rapporto di verifica per l’esercizio 2026 ai sensi dell’art. 62 cpv. 1 FINIG, a seconda che il programma di verifica dell’organismo di vigilanza tratti l’allegato sulla strategia come un proprio ambito di verifica.