Versicherungsaufsicht Deep Dive
Karikatur: Ein Versicherungsmakler und eine Kundin am Küchentisch, zwischen ihnen ein aufgeschlagener Vertragsanhang «Courtagen und Bonusstufen»; die Kundin tippt auf die Zeile «effektiv erhaltener Betrag».

Se il cliente chiede l'importo, l'Art. 45b Abs. 3 VAG apre il vostro allegato di courtage

La FINMA colloca gli abusi residui degli intermediari a livello di qualificazione, registrazione e remunerazione. Ha disposto nuove consulenze presso le imprese di assicurazione. L'Art. 45b Abs. 3 VAG spiega il salto logico: i fatti da divulgare si trovano nell'allegato di remunerazione dell'assicuratore, non presso il mediatore.

Casimir von Firn, MLaw

Il 17 giugno 2026 la FINMA ha tratto, al suo simposio per gli intermediari, un bilancio di due anni e mezzo di legge sulla sorveglianza degli assicuratori riveduta: gli abusi che permangono vanno dalla consulenza scorretta agli attestati di formazione falsificati, ma il nocciolo si trova presso l’intermediario non vincolato, a livello di qualificazione, registrazione e remunerazione. La misura che ha disposto è il riesame consulenziale presso diverse imprese di assicurazione, per migliaia di clienti. Il salto è consequenziale: ciò che l’intermediario deve divulgare secondo l’Art. 45b Abs. 3 VAG non si trova presso di lui, bensì nell’allegato di remunerazione della convenzione di courtage redatta dall’assicuratore.

I numeri inquadrano il mercato. Circa 12’000 intermediari assicurativi non vincolati figurano nel registro FINMA; dal 1° gennaio 2024 si sono aggiunte oltre 7’000 iscrizioni, mentre circa 3’000 sono state cancellate. Chi opera senza autorizzazione viene stimato dall’autorità di vigilanza attorno al dieci per cento di tutti i partecipanti al mercato. Di questi outsider ci siamo occupati il 28 giugno; qui si tratta degli iscritti e del documento che ne disciplina la remunerazione.

Tre livelli, e nessuno si trova presso l’intermediario

L’Art. 45b VAG scagliona l’obbligo di divulgazione, e ogni livello va più in profondità. L’Abs. 1 consente all’intermediario non vincolato di accettare remunerazioni dall’assicuratore solo se ne ha informato espressamente lo stipulante. L’Abs. 3 Satz 1 richiede la divulgazione di «natura ed entità della remunerazione», prima della fornitura della prestazione o prima della conclusione del contratto. Se l’importo non è ancora determinato a quello stadio, l’Abs. 3 Satz 2 impone di divulgare «i parametri di calcolo e le fasce». L’Abs. 3 Satz 3 è la parte più severa: «Su richiesta, gli intermediari assicurativi divulgano gli importi effettivamente percepiti.» Ai sensi dell’Abs. 4, sono considerati remunerazione il courtage, le commissioni, le provvigioni, gli sconti o altri vantaggi patrimoniali. Il livello bonus conta quanto il courtage di base.

La clausola che blocca il partner di distribuzione

Nessuno dei tre livelli può essere soddisfatto dall’intermediario con conoscenze proprie. Natura ed entità figurano nel regolamento di courtage dell’assicuratore. I parametri di calcolo sono la sua formula bonus: soglie di volume, obiettivi di crescita, tassi di storno, supplementi per la cura del portafoglio. Gli importi effettivamente percepiti l’intermediario li conosce, certo, ma se possa comunicarli lo decide la clausola di riservatezza nel contratto di distribuzione. Se questa copre anche le condizioni di remunerazione, il partner di distribuzione si trova davanti alla scelta tra violare il contratto o violare la legge. Lo stesso vale una norma più a monte: l’Art. 45a VAG impone all’intermediario misure organizzative contro i conflitti di interesse, e un incentivo concepito da altri non può essere eliminato per via organizzativa. Destinatario di entrambi gli obblighi è l’intermediario. La clausola che lo blocca, invece, l’ha scritta l’assicuratore.

Kalenderblatt 22. August 2026 neben einer grau gestempelten Registerkarte

Perché il conto ricade sull’assicuratore

La questione ricade sull’assicuratore in virtù di altre due norme. Che l’Art. 44 Abs. 2 VAG vieti la collaborazione con intermediari non registrati, e che la garanzia ai sensi dell’Art. 14 VAG risalga fino al consiglio di amministrazione, lo ha illustrato Servatius von Tatzenberg il 19 giugno. A ciò si aggiunge la vigilanza sugli abusi. L’Art. 46 Abs. 1 Bst. f VAG incarica la FINMA di proteggere gli assicurati dagli abusi delle imprese di assicurazione e degli intermediari; l’Art. 117 Abs. 1 AVO qualifica come abuso uno svantaggio che si ripete o che potrebbe riguardare una cerchia ampia di persone. Una griglia di remunerazione soddisfa questo criterio per sua stessa struttura, poiché si applica all’intero portafoglio. Ecco perché la misura si chiama riesame consulenziale di migliaia di polizze, e non multa contro un mediatore. Il direttore della FINMA Stefan Walter indica l’ordine di grandezza: «Ogni anno sono interessate migliaia di clienti assicurativi.» Il riesame consulenziale costa in verifica della copertura, storno dei contratti e personale, e si tratta di una misura di diritto della vigilanza diretta contro l’assicuratore, che nessuna clausola di esonero può modificare.

La prassi consulenziale legge il mese di giugno in modo diverso. MME riassume il messaggio come uno spostamento dall’introduzione di nuovi processi all’effettiva osservanza nella prassi distributiva quotidiana, rivolto all’intermediario; la stampa di settore ha annunciato l’evento come un’offerta di dialogo. Entrambe le letture colgono nel segno, ma restano incomplete. Chi integra le tre clausole che abbiamo descritto il 19 giugno controlla il comportamento dell’intermediario: diritto di verifica, disdetta in caso di perdita dell’iscrizione al registro, manleva. Nessuna di esse tocca l’incentivo che genera quel comportamento.

Tre compiti per questa settimana

Primo, aprire l’allegato di remunerazione e verificare, per ogni componente, se può essere ricondotta a natura, entità, parametri di calcolo e fascia. Una formula bonus che non è rappresentabile su una pagina per il cliente non è divulgabile ai sensi dell’Art. 45b Abs. 3 VAG. Secondo, integrare la clausola di riservatezza con un’eccezione esplicita che consenta la divulgazione prevista dall’Art. 45b VAG, inclusi gli importi effettivamente percepiti, e stabilire chi risponde quando il cliente si rivolge all’assicuratore per chiedere informazioni. Terzo, segnare in agenda il 22 agosto 2026: entro quella data una parte degli iscritti deve comprovare la prima ricertificazione, e se questa manca, l’organizzazione di settore lo segnala alla FINMA ai sensi dell’Art. 190a Abs. 3 AVO. Ciò può comportare la perdita dell’iscrizione al registro, e ogni courtage ancora versato in seguito violerebbe verosimilmente l’Art. 44 Abs. 2 VAG. Un controllo trimestrale del registro arriva troppo tardi.

I due eventi che decideranno

Sono note tre cose: la lista degli abusi della FINMA, il numero degli iscritti e lo strumento a cui ricorre la vigilanza. Resta aperto se essa qualifichi come abuso ai sensi dell’Art. 117 AVO il modello di remunerazione dell’assicuratore in quanto tale, oppure continui a usarlo solo come mezzo di prova contro l’intermediario. La risposta la daranno le cancellazioni successive al 22 agosto 2026 e la prima misura che non designa il comportamento di un mediatore, bensì il livello bonus di un assicuratore.